Pubblici esercizi

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Per superficie aperta al pubblico si intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'attività, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata.

Non si intende attività di somministrazione alimenti e bevande in pubblico esercizio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

  • a) limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati in una struttura turistico-ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
  • b) effettuata dall’agricoltore-agriturismo nell’ambito delle proprie attività disciplinate dalla specifica normativa;
  • c) da parte dei circoli privati nell'ambito della specifica disciplina di settore;
  • d)effettuata mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
  • e) presso il domicilio del consumatore (organizzazione nel domicilio dello stesso – privata dimora ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di convegno, congressi o cerimonie - di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate);
  • f) in locali non aperti al pubblico (l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole);
  • g) nell’ambito del commercio su area pubblica, manifestazioni temporanee, sagre o fiere.
Requisiti soggettivi necessari

Possesso dei requisiti morali e insussistenza delle cause ostative in materia antimafia ove previsto nei relativi procedimenti di avvio delle attività.

Requisiti professionali

L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti strutturali dei locali

I locali dove si svolge l’attività di pubblico esercizio, come previsto dallo strumento urbanistico vigente, devono possedere la destinazione d’uso  urbanistica “pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande– D3”  (con riferimento all’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Piano delle Regole – PGT).

Nel caso la destinazione d’uso fosse diversa, occorre comunicare al Comune (tramite SUAP telematico) il cambio di destinazione d’uso, verificando preventivamente che la stessa non sia tra quelle escluse nella zona di interesse.

Lo strumento urbanistico vigente definisce la superficie di somministrazione di alimenti e bevande, quella destinata alla permanenza del pubblico sia nei locali dell’esercizio sia in un’area aperta adiacente o comunque pertinente al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata.

Sono esclusi i locali accessori quali, a titolo esemplificativo, i servizi igienici sia destinati al pubblico sia destinati al gestore dell’attività, cucine, depositi, mentre è compreso il bancone di servizio.

Qualora fosse prevista una nuova o un aumento della superficie di somministrazione, occorre verificare la necessità di reperire o monetizzare superfici a standard di parcheggio pubblico (riferimento articoli 17 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione – Piano dei Servizi – PGT).

Occorre, inoltre, verificare che il locali abbiano i requisiti strutturali necessari e, nel caso in cui occorra effettuare delle modifiche di tipo edilizio, occorre trasmettere idonea pratica al Comune di Pavia (tramite SUAP telematico).

Documentazione in allegato.

Attenzione:

  • in caso di opere che incidono sull’aspetto esteriore dell’immobile, occorre preventivamente verificare la necessità di richiedere al Comune di Pavia  Autorizzazione Paesaggistica, tramite SUAP telematico;
  • in caso di intervento su immobile con vincolo storico-culturale, occorre richiedere preventivamente Nulla Osta alla Soprintendenza, tramite SUAP telematico.

Gli uffici possono fornire informazioni rispetto alla possibilità di operare in “concentrazione dei regimi amministrativi”.