Estetisti

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona che si sottopone ai trattamenti. Tale attività può essere  svolta con l’attuazione di tecniche manuali  con l’utilizzazione dei prodotti e delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico consentite dalla specifica normativa.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le imprese di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normativa nazionali e comunitarie.

In tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative al commercio.

E’ vietato vendere prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali. 

Requisiti soggettivi necessari

E’ necessario il possesso dei requisiti morali e insussistenza delle cause ostative in materia antimafia ove previsto nei relativi procedimenti di avvio delle attività.

L'esercizio dell'attività di estetista, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale previsto all'art. 3 della l.1/1990. 

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della   qualificazione   professionale.   Il responsabile   tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, deve essere designato un responsabile tecnico per ogni singola sede.

Requisiti strutturali dei locali

I locali dove si svolge l’attività di estetista, come previsto dallo strumento urbanistico vigente, devono possedere la destinazione d’uso urbanistica “artigianale di servizio – C3” (con riferimento all’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Piano delle Regole – PGT).

Nel caso la destinazione d’uso fosse diversa, occorre comunicare al Comune (tramite SUAP telematico) il cambio di destinazione d’uso, verificando preventivamente che la stessa non sia tra quelle escluse nella zona di interesse.

Occorre, inoltre, verificare che il locali abbiano i requisiti strutturali necessari scarica il documento e, nel caso in cui occorra effettuare delle modifiche di tipo edilizio, occorre trasmettere idonea pratica al Comune di Pavia (tramite SUAP telematico).

Attenzione:

  • in caso di opere che incidono sull’aspetto esteriore dell’immobile, occorre preventivamente verificare la necessità di richiedere al Comune di Pavia  Autorizzazione Paesaggistica, tramite SUAP telematico;
  • in caso di intervento su immobile con vincolo storico-culturale, occorre richiedere preventivamente Nulla Osta alla Soprintendenza, tramite SUAP telematico.

Gli uffici possono fornire informazioni rispetto alla possibilità di operare in “concentrazione dei regimi amministrativi”.