Commercio al dettaglio

Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Come si calcola la superficie di vendita

Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Gli esercizi di vicinato, sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

Le medie strutture di vendita, sono esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

Le grandi strutture di vendita, sono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria si intende una media o una  grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente (centri commerciali,  Factory Outlet Centre, il parco commerciale).

Non è considerato struttura di vendita organizzata in forma unitaria l’insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.

Forme speciali di vendita al dettaglio

Per forme speciali di vendita al dettaglio si intende:

  • la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  • la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
  • la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione;
  • la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.

Se vengono vendute merci ingombranti

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. Se in tali esercizi vengono introdotte o vendute merci diverse da quelle suddette occorre calcolare l’intera ed effettiva superficie di vendita.

Esercizio congiunto di dettaglio ed ingrosso

L’esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è ammessa.

Qualora in un esercizio venga effettuata la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei seguenti prodotti:

  • a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
  • b) materiale elettrico;
  • c) colori e vernici, carte da parati;
  • d) ferramenta ed utensileria;
  • e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  • f) articoli per riscaldamento;
  • g) strumenti scientifici e di misura;
  • h) macchine per ufficio;
  • i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi;
  • j) combustibili;
  • k) materiali per l’edilizia;
  • l) legnami;

la superficie di vendita è calcolata nella misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata per la vendita.

Se in tali esercizi vengono introdotte o vendute merci diverse da quelle suddette occorre calcolare l’intera ed effettiva superficie di vendita.

Requisiti soggettivi necessari

Requisiti morali

Possesso dei requisiti morali e insussistenza delle cause ostative in materia antimafia come previsto nei relativi procedimenti di avvio o modifica dell’attività.

Requisiti professionali per il settore merceologico alimentare

L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  • c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti strutturali dei locali

I locali dove si svolge l’attività di commercio al dettaglio, come previsto dallo strumento urbanistico vigente, devono possedere la destinazione d’uso  urbanistica “commerciale – D – nelle diverse classificazioni previste”  (con riferimento all’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Piano delle Regole – PGT).

Nel caso la destinazione d’uso fosse diversa, occorre comunicare al Comune (tramite SUAP telematico) il cambio di destinazione d’uso, verificando preventivamente che la stessa non sia tra quelle escluse nella zona di interesse.

Occorre, inoltre, verificare che i locali abbiano i requisiti strutturali necessari.

In particolare, qualora si tratti del settore merceologico alimentare, scarica il documento.

Nel caso in cui occorra effettuare delle modifiche di tipo edilizio, occorre trasmettere idonea pratica al Comune di Pavia (tramite SUAP telematico).

Attenzione:

  • in caso di opere che incidono sull’aspetto esteriore dell’immobile, occorre preventivamente verificare la necessità di richiedere al Comune di Pavia  Autorizzazione Paesaggistica, tramite SUAP telematico;
  • in caso di intervento su immobile con vincolo storico-culturale, occorre richiedere preventivamente Nulla Osta alla Soprintendenza, tramite SUAP telematico.

Gli uffici possono fornire informazioni rispetto alla possibilità di operare in “concentrazione dei regimi amministrativi”.